Condividendo e ribadendo l’orientamento espresso con una precedente pronuncia del 2011 (Cass., Sez. V, 20 Giugno 2011 n.24583), il Supremo Consesso, avallando la giurisprudenza e dottrina più recente, ritiene che la responsabilità amministrativa da reato in capo alla holding o alle altre società comunque appartenenti al “gruppo” per eventuali illeciti commessi da una loro controllata appartenente al medesimo gruppo possa configurarsi solo allorché vi sia una persona fisica, in possesso della qualifica soggettiva necessaria ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 231/2001, agente per conto della holding. D’altro canto, la circostanza per cui una società, nel commettere un illecito nel proprio interesse, concretizzi anche un vantaggio per una altra componente dell’aggregato è perfettamente coincidente con il concetto di “interesse misto” identificabile attraverso il combinato disposto dell’art. 5 comma 2, 12 comma 1 lett. s) e 13 ult.co. D.Lgs. 231/2001.
Cass., Sez. VI, 9 Dicembre 2016 (ud. Novembre 2016) n. 52316