Il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, art. 7, comma 13 ha modificato la norma, che prevede ora, per le medesime condotte, la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. La Cassazione precisa però che resta però la sanzione penale (ammenda da 5.000 Euro a 26.000 Euro) nel caso in cui l’inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell’autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all’art. 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell’autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa (art. 29-quattuordecies, comma 3).
Sentenza n. 12170_2017