La Corte di Cassazione ribadisce, con questa sentenza, un principio di diritto importantissimo: il difensore di una società alla quale siano contestati illeciti amministrativi per fatti dipendenti da reato (in questo caso illeciti ambientali) non può essere nominato dal legale rappresentante della società stessa che sia indagato per i medesimi fatti di reato dai quali dipende la contestazione di illecito amministrativo contestato all’ente. E ciò, per l’evidente ragione, che le strategie difensive dell’amministratore e dell’ente potrebbero essere divergenti, ad esempio perché l’ente potrebbe avere l’interesse a dimostrare che il reato è stato commesso dal legale rappresentante nel suo esclusivo interesse, con ciò facendo venire meno l’applicabilità delle sanzioni amministrative ex D.lgs 231/01 all’ente stesso pur nella sussistenza del reato. Ciò comporta, che sono nulli gli atti compiuti dal difensore dell’ente illegittimamente nominato.
Sentenza della Cassazione Penale n. 5447_2017