News Ambiente – Il ruscellamento dei reflui, in assenza di uno stabile sistema di collettamento, non può qualificarsi come “scarico”

La quaestio iuris sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione concerne l’applicabilità o meno della sanzione di cui all’art. 137 comma 11° D.lgs. 152/2006, per violazione della disciplina degli scarichi, al caso in cui il cattivo funzionamento delle trincee drenanti, attraverso le quali le acque di un depuratore fluiscono in maniera costante, provochi una tracimazione, ristagno e successivo ruscellamento delle medesime sui fondi adiacenti.

Premettendo come lo scarico richieda normativamente la presenza di uno stabile sistema di collettamento che colleghi i reflui al corpo recettore in assenza di alcuna interruzione ancorché determinata da evenienze che consentano ai reflui di seguire un percorso alternativo, la Cassazione ha affermato che il deflusso in questione, dovuto a tracimazione diretta, non integra né il requisito del convogliamento del liquido tramite condotta né l’assenza di soluzione di continuità.

Per tali ordini di ragioni, la Corte ha escluso l’applicabilità della disciplina degli scarichi e conseguentemente della sanzioni prevista dall’art. 137 comma 11° del Testo Unico. In tali circostanze, e genericamente ogni qualvolta non possano dirsi integrate le condizioni ex lege previste per al configurabilità dello scarico, i giudici di legittimità sostengono ci si trovi dinanzi ad un rifiuto liquido il cui smaltimento deve essere autorizzato integrando, altrimenti, la fattispecie penale di gestione illecita dei rifiuti punita ai sensi dell’art. 256 D.lgs. 152/2006.

Cass. Pen., Sez. III, 07 Ottobre 2017 (Udienza del 04.10.2017) n. 50629