News Ambiente – I criteri introdotti nel 2013 in materia di risarcimento del danno ambientale devono essere applicati anche ai procedimenti pendenti in quella data

Ribadendo quanto già sostenuto in una precedente decisione dell’Aprile 2017, in detta sentenza la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che i criteri di quantificazione del risarcimento dal danno ambientale, previsti nella Parte Sesta Titolo III del D.lgs. 152/2006 e introdotti con Legge n. 97 del 2013, devono trovare applicazione anche con riferimento ai processi penali ancora pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Prosegue la Terza Sezione, poi, nella puntualizzazione di tale modifica legislativa e nella descrizione delle conseguenze dalla stessa discendenti.

Cass. Civ., Sez. III, 21 Settembre 2017 (Udienza del 06.07.2017) n. 21936