La Corte di Cassazione ritiene di non doversi discostare dal consolidato orientamento di legittimità in materia di reato di combustione illecita di rifiuti, ai sensi dell’art. 256-bis D.lgs. 152/2006. Si sostiene, infatti, che la fattispecie penale de quo rappresenti massima applicazione del principio di precauzione, potendo il reato considerarsi integrato ogni qualvolta l’agente dia fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata. Trattasi, in sintesi, di reato di condotta e di pericolo concreto all’ambiente e all’incolumità collettiva.
Cass. Pen. Sez. III, 17 Novembre 2017 (Udienza del 04.10.2017) n. 52610