News Ambiente – Per la configurabilità del reato di combustione illecita non serve né la dimostrazione del danno né il pericolo all’incolumità pubblica

La Corte di Cassazione ritiene di non doversi discostare dal consolidato orientamento di legittimità in materia di reato di combustione illecita di rifiuti, ai sensi dell’art. 256-bis D.lgs. 152/2006. Si sostiene, infatti, che la fattispecie penale de quo rappresenti massima applicazione del principio di precauzione, potendo il reato considerarsi integrato ogni qualvolta l’agente dia fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata. Trattasi, in sintesi, di reato di condotta e di pericolo concreto all’ambiente e all’incolumità collettiva.

Cass. Pen. Sez. III, 17 Novembre 2017 (Udienza del 04.10.2017) n. 52610