Nella presente pronuncia la Corte di Cassazione, confermando quanto precedentemente sostenuto dai giudici di merito, ha affermato il principio di diritto per cui la gestione dei rifiuti, nella specie quella di gestione semplificata, ove al regime autorizzatorio si sostituisce quello delle comunicazioni, presuppone che le attività ad essa riconducibili siano svolte in conformità con i dettami imposti dall’Autorità competente all’interno del titolo autorizzativo ovvero della richiesta di rilascio iniziale o di rinnovo. In caso contrario, infatti, verrebbe minorato il potere della Pubblica Amministrazione di vigilare sul corretto svolgimento delle attività predette concretizzando quel pericolo che il legislatore ha voluto stigmatizzare mediante la formulazione della fattispecie penale di cui all’art. 256 D.lgs. 152/2006.
Cass. Pen., Sez. III, 22 Gennaio 2018 (Udienza del 05.10.2017) n. 2401