News Sicurezza – Il trasgressore che non sia più nelle condizioni di provvedere alla regolarizzazione deve comunque essere ammesso alla procedura estintiva

Prendendo le mosse dalla vigente normativa di cui all’art. 15 comma 3° D.lgs. 15/2004, la quale ammette l’attuazione della procedura estintiva di cui agli artt. 19 e ss. D.lgs. 758/94 anche a fronte di fattispecie a condotta esaurita nonché nei casi in cui il tragressore abbia autonomamente adempiuto agli obblighi di legge, la Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, ha ritenuto, in primo luogo, superato il proprio precedente orientamento, volto a negare la possibilità di azionare la procedura de quo nei casi appena menzionati. Ciò alla luce del fatto che la ratio di tale previsione sarebbe individuabile non nella volontà di interrompere la situazione di illegalità, ripristinado lo status quo ante, ma, piuttosto, quella di consentire l’estinzione in via amministrativa del reato. Stante tale principio, la Suprema Corte è giunta a sostenere la totale parificazione delle ipotesi fattuali suddette (fattispecie a consumazione esautita o autonomo adempimento del trasgressore) alla situazioni in cui il contravventore non sia più nelle condizioni di poter adempiere alla regolarizzazione richiesta cosicché, anche in tali circostanze, lo stesso dovrebbe essere ammesso al pagamento della sanzione amministrativa necessaria per l’estinzione del reato contestato a suo carico. Diversamente argomentando, si legge nella pronuncia, si rischierebbe di lasciar impunite una moltitudine di condotte penalmente rilevanti in quanto, precludendo al trasgressore l’accesso alla procedura estintiva, verrebbe inibito anche l’esercizio regolare dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero per mancata realizzazione della condizione di procedibilità.

Cass. Pen., Sez. III, 19 Gennaio 2018 (Ud. del 05.10.2017) n. 2257