News Sicurezza – La violazione della procedura estintiva non pregiudica l’esercizio dell’azione penale

A dispetto di un orientamento contrario oggigiorno minoritario, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha, nella pronuncia in esame, chiarito come l’omessa attivazione, da parte dell’organo di vigilanza, della procedura estintiva di cui agli artt. 20 e ss. D.lgs. 758/1994 non costituisca causa di improcedibilità dell’azione penale in quanto l’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa richiamata impone che la stessa sia letta in combinato disposto con l’art. 112 Cost. dettante il principio di obbligatorietà dell’azione penale. D’altro canto, aggiunge la Suprema Corte, l’estinzione del reato potrebbe comunque essere conseguita dal contravventore mediante l’istituto dell’oblazione giudiziale.

Cass. Pen., Sez. III, 25 Gennaio 2018 (Ud. del 30.11.2017) n. 3671