In premessa si rammenti come l’art. 194 del D.lgs. 152/2006 ritenga la materia disciplinata, oltre che dal Decreto ministeriale di cui al successivo comma quarto, anche dai regolamenti comunitari e dagli accordi bilateriali formatisi in conformità al meccanismo previsto dagli artt. 41 e 43 del Regolamento 2006/1013/CE , un tempo art. 19 del Regolamento 1993/259/CE. Nella presente pronuncia la Corte di Cassazione ha, però, ribadito come gli allegati ai regolamenti nonché le risposte ai questionari offerte e periodicamente aggiornate dai Paesi non OCSE costituiscano integrazione del contenuto dei regolamenti europei, aventi efficacia self executing, cosicché anch’essi devono intendersi quale normativa applicabile alla materia in parola. L’Unione Europea ha, infatti, deciso di far proprie le determinazioni dei Paesi non membri circa la disciplina dei rifiuti, siano essi pericolosi o non, e ciò emerge chiaramente dal contenuto degli artt. 36,37 e 38 del Regolamento base 2006/1013/CE in relazione a quanto previsto anche dall’art. 19 Regolamento 1993/259/CE.
Cass. Pen., Sez. III, 12 Febbraio 2018 (Ud. del 22.11.2017) n. 6730