Dopo aver brevemente richiamato gli oneri di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali posti dalla normativa regolamentare (D.M. 406/98 prima e D.M. 140/2014 poi) a carico delle imprese che effettuino gestione di rifiuti, la Corte di Cassazione ha affermato che l’utilizzo di un mezzo di trasporto diverso da quello indicato in sede di iscrizione o variazione importa l’imputabilità per il reato di cui all’art. 256 comma 4° D.lgs. 152/2006 in quanto condotta sussumibile nel concetto di gestione effettuata «in carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni». Si è, inoltre, precisato che nella categoria dei mezzi di trasporto devono intendersi ricompresi non solo le motrici ma anche i semi-rimorchi.
Cass. Pen., Sez. III, 12 Febbraio 2018 (Ud. del 28.11.2017) n. 6739