News Ambiente – La confisca del mezzo di trasporto non è ammessa in caso di prescrizione del reato

La Suprema Corte di Cassazione ha, nella presente pronuncia, affermato che il giudice non può disporre la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per la commissione dell’illecito di traffico di rifiuti nel caso in cui il procedimento penale si sia concluso con una dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione dello stesso. Tale principio di diritto, infatti, trova  come sua base legale la previsione di cui all’art. 240 comma 1° c.p. in virtù della quale solo in caso di condanna, eventualmente nelle forme del patteggiamento di cui all’art. 444 c.p.p., è possibile la confisca delle cose che servirono per commettere il reato ovvero che ne costituiscono il prezzo o il prodotto.

Inoltre, la disposizione di cui all’art. 260 comma 4bis, la quale detta un’ipotesi di confisca obbligatoria proprio nella materia del reato di traffico illecito di rifiuti, in primo luogo, non disciplina espressamente l’ipotesi di prescrizione dell’illecito penale ed, in secondo luogo, non appare comunque applicabile in via retroattiva in conformità con i principi di cui agli artt. 2 c.p. e 7 CEDU di talché la stessa non incide sui fatti per cui è causa in quanto realizzatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione richiamata.

E’ il caso di rilevare come il Decreto Legislativo n. 21/2018 abbia abrogato l’art. 260 del D.lgs. 152/2006, trasponendone l’intero contenuto nella disposizione di cui all’art. 452-quaterdecies del codice penale.

Cass. Pen., Sez. III, 28 Febbraio 2018 (Ud. del 04.10.2017) n. 9070