Con decorrenza dal 1° Marzo 2018, tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea sono soggetti alle nuove disposizioni, in materia di classificazione di sostanze e miscele, previste dal Regolamento 2016/1179/UE il quale ha modificato la Tabella 3.1 dell’Allegato VI al Regolamento 2008/1273/CE e ha soppresso la successiva Tabella 3.2..
La versione inglese del suddetto Regolamento prevede che, con riferimento all’individuazione della tossicità cronica delle sostanze o miscele contenenti composti del rame, non trovi applicazione il fattore M, il quale, nella tabella 3.1., viene riportato solo per la tossicità acuta.
La versione italiana, però, ha mancato di trasporre nel proprio testo l’espressione “for long-term aquatic hazard” cosicché tale fattore dovrebbe ritenersi inapplicabile tanto con riferimento alla tossicità cronica quanto a quella acuta.
Nell’intento di impedire il diffondersi di applicazioni disomogenee del Regolamento 2016/1179/UE, dovute a diverse interpretazioni dello stesso, il Ministero dell’Ambiente ha, con propria Circolare n. 3222 del 28 Febbraio 2018, chiarito che, stante la discrepanza lessicale esistente, la versione da ritenersi valida è quella inglese in quanto quella che viene predisposta, approvata e sottoscritta dai singoli Stati Membri. In definitiva, ed in conformità con il parere espresso dall’Agenzia Europea delle sostanze chimiche, il fattore M è obbligatorio per la determinazione della tossicità acuta delle sostanze o delle miscele contenenti composti del rame e non anche per quella cosiddetta cronica.
Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 3222 del 28 Febbraio 2018 recante “Chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/1179”