News Ambiente – Il Ministero dell’Ambiente fornisce utili chiarimenti in ordine alle condizioni di esercizio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti

La modifica al Titolo III-bis, Parte IV del D.lgs. 152/2006 introdotta con L. 167/2017 poneva dubbi interpretativi in ordine alla individuazione degli impianti a cui doveva applicarsi la misura restrittiva di cui all’art. 237-nonies comma 1-bis del decreto richiamato; la Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento, istituita presso il Ministero dell’Ambiente, ha, in ordine al profilo prospettato, chiarito che la lettura combinata dalla disposizione richiamata con il suo comma primo imponga che solo gli impianti di coincenerimento dei rifiuti per i quali l’autorità competente abbia applicato prescrizioni gestionali diverse da quelle previste dall’art. 237-octies debbano rispettare i valori limite di emissione di carbonio organico totale e di monossido di carbonio previsti dall’Allegato 1 Paragrafo A. Per gli altri inquinanti, invece, resta ferma l’applicazione dei limiti di cui all’Allegato 2 Parte A così come disposto dall’art. 237-nonies comma 1° lett. a).

Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 3216 del 28 Febbraio 2018 recante “Chiarimenti interpretativi in ordine alla modifica delle conizioni di esercizio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti di cui all’art. 237-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”