Nel dichiarare infondata la censura della difesa in ordine alla mancanza di correlazione fra accusa e sentenza, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio, già sostenuto dai giudici di appello, per cui nel concetto di discarica devono ritenersi ricompresi non solo i rifiuti depositati ma anche il suolo, eventualmente soggetto a modificazioni idonee ad ospitare i predetti rifiuti, nonché le opere, anche precarie e temporanee, realizzate al fine di consentire la gestione degli stessi. Trattasi, in altri termini, di opere finalizzate a garantire una maggiore capacità di smaltimento con conseguente significativo danno per la risorsa ambientale che, contrariamente, la norma penale vuole tutelare.
Cass. Pen., Sez. III, 14 Marzo 2018 (Ud. del 14.11.2017) n. 11568