A fronte delle preoccupazioni manifestate dagli addetti al settore della gestione delle AEE, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha ritenuto opportuno chiarire come l’entrata in vigore, il prossimo 15 Agosto 2018, del D.lgs. 49/2014, così come previsto dalla Direttiva 2012/19/UE, non comporterà uno stravolgimento della disciplina applicabile a questa particolare tipologia di attrezzature ma, unicamente, un’estensione dei prodotti che saranno attratti nell’alveo di compentenza di suddetta regolamentazione.
Più nel dettaglio, prima del 15.08.2018, un bene, pur se dotato di tutte le caratteristiche per essere considerato un’ AEE, rimane escluso dall’ambito di applicazione della relativa disciplina nella misura in cui non sia sussumibile in una delle dieci categorie tipologiche esistenti; successivamente a questa data, invece, le categorie saranno ridotte a sei di cui tre afferenti a tipologie di prodotti mentre le ultime tre riferite ad “apparecchiature di piccole dimensioni”, “apparecchiature di grandi dimensioni” e “piccole apparecchiature informatiche e delle telecomunicazioni”. Ne conseguirà che un bene, dotato delle caratteristiche per essere considerato AEE, anche se non rientrante tra le tipologie previste sarà attratto in una delle categorie fondate esclusivamente su parametri di tipo dimensionale e, pertanto, in relazione allo stesso troverà applicazione la normativa in esame.
In questa prospettiva, il Ministero dell’Ambiente ha deciso di pubblicare delle linee guida volte ad individuare l’ambito di applicazione della nuova novella legislativa e a fornire, quindi, criteri di sussumibilità di un prodotto nell’alveo di competenza della stessa.
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione “aperto” del D.lgs. 49/2014” del 08.05.2018