News Sicurezza – L’esistenza di una delega di funzioni deve essere dimostrata da colui che la invoca, a prescindere da un formale atto scritto

La Corte di Cassazione, nella presente pronuncia, è giunta sostenere come l’efficacia devolutiva di un atto di delega di funzioni in materia antinfortunistica sia subordinata alla sussistenza dei requisiti di chiarezza e certezza dell’atto traslativo i quali prescindono dalla forma utilizzata; la Terza Sezione, infatti, precisa che, ai fini della validità di suddetta attribuzione di funzioni, non è richiesta la prova scritta né ab substantiam ad probationem.

Nel caso di specie, infatti, la Corte d’Appello aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto sanciti, nel corso degli anni, dal giudice di legittimità in quanto, contrariamente a quanto sostenuto erroneamente dalla difesa dell’imputato, il giudice di merito aveva dedotto l’inesistenza tout court di una delega di funzioni non solo dal mancato ritrovamento di un relativo atto scritto ma anche, e soprattutto, dalla mancanza di risposte o allegazioni sul punto da parte del datore di lavoro.

Tale circostanza fattuale consente alla Corte di chiarire un ulteriore profilo: mentre l’onere di provare il fatto di reato per cui è causa è posto a carico della pubblica accusa, la dimostrazione dell’esistenza di una valida delega di funzioni, costituendo una causa di esclusione della responsabilità, spetta alla parte che intende valersene e quindi alla difesa.

Cass. Pen., Sez. III, 28 Marzo 2018 – Ud. del 10.01.2018 – n. 14352