News Ambiente – I residui del carico di una nave devono essere conferiti obbligatoriamente al centro di raccolta aeroportuale salvo che non siano scaricabili in mare

Con circolare del 06 Giugno 2018, il Ministero dell’Ambiente ha diffuso il testo della Circolare Interministeriale esplicativa relativa al conferimento dei residui del carico da parte delle navi. Redatta dalla Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento atmosferico, congiuntamente alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la stessa dà atto della risposta pervenuta in data 17 Luglio 2018 da parte del competente organismo della Commissione Europea in ordine al quesito al medesimo posto e concernente la possibilità di estendere l’eccezione di cui all’art. 7 paragrafo 2 della Direttiva 200/59/CE anche ai residui del carico. Ivi, infatti, si prevede che il conferimento obbligatorio dei rifiuti delle navi possa essere derogato allorquando la capacità di stoccaggio degli stessi sia sufficiente fino al successivo porto di conferimento.

La Commissione Europea ha ribadito che, ai sensi della Direttiva sopra richiamata, l’eccezione di sufficiente capacità di stoccaggio si applica esclusivamente ai rifiuti mentre i residui di carico devono necessariamente essere conferiti in un centro di raccolta salvo che, sussistendo le condizioni previste dalla Convenzione MARPOL 73/78, gli stessi non possano essere scaricabili in mare.

Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Dipartimento generale per i rifiuti e l’inquinamento atmosferico 06 Giugno 2018 Prot. n. 9323

Circolare esplicativa interministeriale avente ad oggetto “Conferimento dei residui del carico da parte delle navi agli impianti portuali di raccolta”