News Ambiente – Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 439 c.p., è necessario che il pericolo alla salute sia scientificamente accertato

Nella pronuncia in esame la Suprema Corte di Cassazione, preliminarmente chiarendo come le acque tutelate dalla disposizione sopra richiamata siano tutte quelle destinate all’alimentazione umana ancorché non aventi le caratteristiche biochimiche di potabilità richieste dalla legge e dalla scienza, ha ribadito come il delitto di avvelenamento, pur essendo qualificabile come reato di pericolo presunto, richieda pur sempre che un “avvelenamento” ci sia stato. Esso, più precisamente, deve essere riferito a condotte che, per qualità e quantità dell’inquinante, siano pericolose per la salute pubblica ovvero, in altri termini, siano potenzialemente idonee a produrre effetti nocivi per il bene giuridico tutelato dalla norma.

Tale pericolosità, inoltre, non può essere provata facendo ricorso a schemi presuntivi o al mero superamento dei “limiti soglia” ma la stessa deve essere riferita a una dose di sostanza inquinante alla quale le indagini scientifiche abbiano associato effetti negativi per la salute.

Cass. Pen., Sez. IV, 06 Giugno 2018 – Ud. del 15.05.2018 – n. 25547