Confermando integralmente la sentenza del giudice di merito, la Corte di Cassazione ha negato che il concetto di gestione dei rifiuti dettato nell’art. 29quaterdecies in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale si esaurisca in quello di cui all’art. 183 comma primo lett. n) TUA e ciò per due ordini di ragioni: in primo luogo, la norma da ultimo citata sancisce espressamente la sua portata applicativa nei stringenti limiti delle finalità di cui alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006; inoltre, l’Allegato VIII alla Parte Seconda, affermando che, in assenza di specifici indirizzi interpretativi adottati ai sensi dell’art. 29quinquies nonché di linee guida emesse dalla Commissione Europea, le autorità competenti debbano valutare autonomamente i rapporti sussistenti fra le attività di gestione di rifiuti di cui al suddetto allegato e quelle disciplinate negli allegati B e C della Parte Quarta, consente di distinguere diversi concetti di “gestione dei rifiuti”. Ciò detto, in assenza di un espresso richiamo all’art. 183 D.lgs. 152/2006, deve escludersi che l’art. 29quaterdecies faccia esclusivo riferimento a tale portato concettuale.
Inoltre, rigettando la censura avanzata dalla difesa, la Suprema Corte ha chiarito come la nozione di gestione di cui all’art. 183 comma 1 lett. n) D. lgs. 152/2006 sia particolamente estesa sino a ricomprendere qualsiasi fase del ciclo dei rifiuti nonché qualsiasi operazione posta in essere dal momento della produzione degli stessi a quella di loro definitiva eliminazione. In altri termini, suddetta norma deve essere letta in combinato disposto con l’intera disciplina afferente alla gestione dei rifiuti senza possibilità alcuna di scindere le singole operazioni.
Cass. Pen., Sez. III, 07 Novembre 2018 – Ud. del 09 Ottobre 2018 – n. 50143