Premettendo come tra gli elementi costitutivi del reato di inquinamento ambientale non vi sia la tendenziale irreversibilità del danno – la quale, ove presente e coinvolgente l’equilibrio dell’ecosistema, consentirebbe di configurare il più grave reato di disastro ambientale –, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che tutte le condotte poste in essere dopo l’iniziale deterioramento o compromissione non costituiscono post factum non punibile ma, al contrario, integrano singoli atti di un’unica azione lesiva con conseguente spostamento in avanti del momento della consumazione del reato. Pertanto, in materia di successione di leggi penali nel tempo, appare irrilevante che l’evento dannoso si sia realizzato anche in dipendenza di azioni poste in essere prima dell’introduzione nel nostro ordinamento del reato in parola in quanto la prosecuzione della condotta illecita successivamente all’entrata in vigore della L. 68/2015, comportando un’aggravamento del danno, rileva ai fini della sussistenza del reato di inquinamento ambientale.
Cass. Pen., Sez. III, 06 Novembre 2018 – Ud. del 19.09.2018 – n. 50018