La Terza Sezione della Corte di Cassazione ha, nella sentenza in esame, affermato un importante principio di diritto in ordine al reato di inquinamento ambientale. Più precisamente, premettendo come le disposizioni di cui all’art. 240 D.lgs. 152/2006 siano volte a regolare l’attività di bonifica in presenza di un rischio sanitario ed ambientale sulla salute umana, il giudice di legittimità ha chiarito come il bene giuridico tutelato dall’art. 452bis c.p. tendenzialmente prescinde dalla protezione della salute pubblica e, invece, concerne l’ambiente in quanto tale. La previsione postula l’accertamento di «una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili» e non l’esistenza di un sito contaminato nel senso indicato dalla richiamata dispozione di cui al Testo Unico Ambientale.
Cass. Pen., Sez. III, 06 Novembre 2018 – Ud. del 19.09.2018 – n. 50018