Nell’affermare il suddetto principio di diritto, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito come la fattispecie di cui all’art. 29quaterdecies comma terzo lett. a) – relativa all’inosservanza delle prescrizioni previste nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché di quelle imposte dall’autorità in tema di limiti di emissione – si ricolleghi alla nozione di emissione prevista dall’art. 5, comma 1, lett. i-septies) TUA concenente «qualsiasi scarico, diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell’aria, nell’acqua ovvero nel suolo». Ne deriva che tale fattispecie è applicabile anche con riferimento agli scarichi idrici. Ciò non importa una tacita abrogazione della successiva ipotesi di cui alla lett. c) in quanto quest’ultima previsione ricomprende la inosservanza delle prescrizioni dettate si in materia di scarichi ma recapitanti in aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano ovvero in corpi idrici posti in aree protette, indipendentemente dal superamento dei valori predeterminati.
Cass. Pen. Sez. III, 14 Novembre 2018 – Ud. del 18.09.2018 – n. 51480