News Sicurezza – Con decorrenza dal 1° Gennaio 2019, sono inasprite le sanzioni irrogate per violazioni della normativa antinfortunistica

Tra le novità introdotte con la L. 145 del 2018, cd. Legge di Bilancio 2019, di particolare rilievo è la previsione di cui all’art. 1 comma 445 lett. d). Al fine di combattere i fenomeni di lavoro sommerso e irregolare nonché favorire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, infatti, a decorrere dal 1° Gennaio 2019, tutti gli importi dovuti a titolo di sanzione per la violazione di specifiche previsioni in materia di prevenzione e protezione dagli infortuni sul lavoro sono inasprite. In particolare, le sanzioni amministrative e penali previste dal D.lgs. 81/2008 sono aumentate del 10%, con un raddoppio di detta maggiorazione nelle ipotesi in cui, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia già stato condannato per i medesimi illeciti.

Ulteriori modifiche nel settore in parola sono consistite nell’introduzione di un contributo pari ad un milione e mezzo di euro a favore della formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori con gravi disabilità, vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali (Art. 1 comma 84); nell’autorizzazione ad una spesa annua di 200.000,00 euro per il 2019 e 400.000,00 euro per il 2020 al fine di armonizzare il trattamento assicurativo contro gli infortuni e le infermità contratte in servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con quello riconosciuto al personale di ruolo (Art. 1 comma 398); nell’incremento del fondo a sostegno delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (Art. 1 comma 435); nell’aumento della dotazione organica in servizio presso l’Ispettorato del Lavoro (Art. 1 comma 445); nell’onere, posto a carico dell’INAIL, di trasferire annualmente al Fondo Sanitario Nazionale 25.000.000,00 euro a titolo di investimenti in materia di compilazione e trasmissione per via telematica dei certificati medici di infortunio e malattia (Art. 1 comma 526); nell’onere imposto al Ministero per i beni e le attività culturali di provvedere ad una ricognizione di tutti gli immobili soggetti al controllo di prevenzione incendi con rinvio ad un successivo Decreto del Ministro dell’Interno il quale predisponga le opportune misure di sicurezza ai fini dell’adeguamento alla norme di prevenzione incendi (Art. 1 comma 566); nella revisione delle tariffe dei premi e contributi INAIL per infortuni sul lavoro e malattie professionali alla luce delle minori entrate previste per il prossimo triennio (Art. 1 comma 1121); nella proroga dei termini di adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi a favore delle strutture ricettive turistico-albergherie site nei luoghi colpiti dagli eventi atmosferici del 2 Ottobre 2018 così come individuati nella delibera del Consiglio dei Ministri 8.11.2018 (Art. 1 comma 1141).

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” – G.U. 31 dicembre 2018, n. 302