News Sicurezza – In caso di distacco fittizio, gli obblighi di sicurezza gravano tanto sul datore di lavoro distaccante quanto su quello distaccatario

In caso di distacco di un lavoratore – le cui condizioni di legittimità sono previste dall’art. 30 D.lgs. 276/2003 – gli obblighi in materia di prevenzione e protezione dagli infortuni si trasferiscono in capo al distaccatario salvo per quel che concerne l’onere di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici genericamente connessi allo svolgimento delle mansioni ad esso delegate che rimane a carico del datore di lavoro formale (Art. 3 comma 6° D.lgs. 81/2008). La Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, però, ha negato che la su esposta disposizione possa trovare applicazione anche con riferimento alle ipotesi di cd. distacco illegittimo, ad esempio effettuato in assenza di interesse proprio da parte del datore di lavoro distaccatante. In tali circostanze, gli obblighi antinfortunistici sono posti a carico tanto del distaccante quanto del distaccatario; il primo, infatti, si qualifica quale datore di lavoro formale e, pertanto, è obbligato al rispetto delle prescizioni dettate dalla normativa di settore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 D.lgs. 81/2008 mentre il secondo, datore di lavoro sostanziale, è vincolato agli stessi in forza del principio di effettività di cui all’art. 299 del menzionato decreto.

Cass. Pen., Sez. IV, 30 Ottobre 2018 – Ud. del 14.06.2018 – n. 49593