Ciò è quanto sostenuto dalla Quarta Sezione della Corte di Cassazione la quale, a sostegno di tale affermazione, ha addotto la circostanza per cui l’art. 16 comma 2° D.lgs. 81/2008 non indica alcuna modalità di pubblicizzazione dell’atto in parola né la specifica normativa di settore pone una sanzione in caso di mancato assolvimento all’onere anzidetto. Quel che rileva è che la delega non si appalesi quale atto meramente interno tra il delegante ed il delegato, non essendo neppure opportuno che ogni lavoratore sappia con piena certezza chi sia il legale titolare delle funzioni in materia di salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro né che quest’ultimo sia «interlocutore diretto e immediato» dei primi.
Cass. Pen., Sez, IV, 12 Ottobre 2018 – Ud. del 22.06.2018 – n. 46411