News Sicurezza – Le visite mediche devono essere eseguite personalmente dal medico competente all’uopo nominato

La Suprema Corte di Cassazione, rigettando le avverse censure formulate dalla difesa dell’imputato, ha affermato il ruolo fiduciario del medico compentete il quale è chiamato ad effettuare personalmente le visite mediche dei lavoratori, non potendo delegare queste ultime a soggetti terzi. Tale assunto risulta confermato non solo dal dato normativo – il combinato disposto dell’art. 25 e 41 D.lgs. 81/2008, in particolare, pone a carico del medico compentente l’effettuazione della sorveglianza sanitaria che comprende anche l’esecuzione dei controlli necessari – ma anche da quello logico. Premettendo, infatti, come il concreto contenuto delle visite vari a seconda degli esami medici che di volta in volta il medico ritenga necessari al fine di formulare compiutamente un giudizio di idoneità lavorativa del lavoratore, tale valutazione sarebbe compromessa nella misura in cui la visita venisse condotta da soggetti diversi dal medico nominato. In ultimo, sebbene manchi una sanzione penale o amministrativa all’omessa esecuzione personale delle visite mediche, il medico che attesti di aver eseguito la visita, invero effettuata da altri, sarà perseguibile per il reato di falso.

Cass. Pen., Sez. V, 10 Ottobre 2018 – Ud. del 14.06.2018 – n. 45844