La Quarta Sezione della Corte di Cassazione ha affermato come in capo al committente, ancor più se qualificabile come non professionale, incomba, in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi ovvero della nomina di un direttore dei lavori, un generale onere di assicurare la sicurezza dei luoghi di lavoro in cui l’appaltatore si troverà ad operare. Nello specifico, il committente non è tenuto soltato a segnalare i pericoli esistenti ma, al contrario, dovrà attivarsi al fine della loro definitiva eliminazione prima dell’avvio delle lavorazioni; solo così, infatti, l’appaltatore, anche nella sua qualità di datore di lavoro, potrà compiutamente adossarsi tutti i rischi derivanti dalle attività lavorative e non anche quelli inerenti alla conformazione dei luoghi. L’unica eccezione è costituita dalle ipotesi in cui con il contratto di appalto si trasferisca all’appaltatore non solo il compito di eseguire le lavorazioni appaltate ma anche quello di mettere in sicurezza il cantiere.
Cass. Pen., Sez. IV, 24 Settembre 2018 – Ud. del 23.05.2018 – n. 40922