News Sicurezza – Il Responsabile dei Lavori è tenuto ad un controllo procedurale circa l’operato del Coordinatore

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato come l’obbligo di verifica incombente sul Responsabile dei Lavori ed inerente al corretto assolvimento degli oneri posti dagli artt. 91 comma 1° e 92 comma 1° lett. a), b), c), d) e e) a carico del Coordinatore non si traduca in un obbligo di sostituzione del primo nelle funzioni del secondo. Al contrario, egli è tenuto ad un controllo eminentemente procedurale circa l’operato del Coordinatore il quale, a sua volta, non è chiamato, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ad effettuare un monitoraggio costante dell’attività delle imprese esecutrici ma è tenuto ad inviduare i momenti cruciali delle lavorazioni e, rispetto agli stessi, a predisporre sistemi di verifica concreti ed effettivi, idonei ad assicurare il rispetto della normativa antinfortunistica. In questi termini, l’obbligo di controllo da parte del Responsabile dei Lavori sul Coordinatore, quale soggetto avente un ruolo di “alta vigilanza”, implica un controllo circa la congruità dell’attività di governo svolta da quest’ultimo e, di conseguenza, non importa una verifica diffusa e dettagliata «sino al particolare» del concreto operato delle singole imprese esecutrici.

Cass. Pen., Sez. IV, 24 Settembre 2018 – Ud. del 09.05.2018 – n. 40921