News Ambiente – Il diritto di rivalsa del proprietario non responsabile dell’inquinamento si qualifica come obbligazione ex lege di carattere indennitario

Allorquando il proprietario non  responsabile dell’inquinamento provveda spontaneamente alla bonifica del sito secondo le procedure di legge, lo stesso acquista il diritto di agire in rivalsa nei confronti del responsabile dell’inquinamento a prescindere dalla circostanza che quest’ultimo sia stato concretamente individuato dall’autorità competente. Il sopra menzionato diritto di rivalsa ha, precisa la Corte, carattere indennitario e, pertanto, esula dalla struttura dell’illecito aquiliano. Parimenti, la natura volontaria dell’esborso posto in essere dal proprietario del sito nonché l’adempimento della funzione pubblica che presidia l’operato della pubblica amministrazione competente fanno si che l’esercizio del diritto di rivalsa non si manifesti quale integrazione patrimoniale di una perdita determinata da un illecito ma consenta a questi soggetti di recuperare le spese sostenute e altro maggior danno causalmente connesso all’adempimento spontaneo della bonifica. In questi termini, statuisce la Suprema Corte di Cassazione che la ripetizione delle somme discende da un’obbligazione avente fonte legislativa e radicata ai presupposti fattuali di uno spontaneo intervento di ripristino ambientale e di una conformità di quest’ultimo alle procedura di legge. Trattasi, pertanto, di «obbligazione ex lege, di contenuto indennitario e non risarcitorio, soggetta quindi all’ordinario termine di prescrizione decennale ed alle regole dell’onere probatorio in materia di obbligazioni non derivanti da fatto illecito». Da ciò discende ulteriormente la considerazione per cui in materia non trova applicazione il principio della responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c.

Cass. Pen., Sez. III, Ord. del 22 Gennaio 2019 – Ud. del 23.11.2018 – n. 1573