News Ambiente – La natura permanente del reato giustifica l’emissione di un provvedimento di sequestro preventivo

A fronte di una provvisoria imputazione per il reato di cui all’art. 279 D.lgs. 152/2006, il Tribunale ordinario aveva, nel caso di specie, ritenuto sussistenti tutti i presupposti – fumus boni iuris e periculum in mora – per l’adozione di una misura cautelare quale quella del sequestro preventivo volto ad evitare la protrazione della condotta illecita. Data questa circostanza, la Corte di Cassazione, investita della censura afferente alla insussitenza del periculum in mora, ha, nella pronuncia in esame, primariamente ribadito il principio di diritto per cui il reato di esercizio o installazione di un impianto in assenza di idoneo titolo abilitativo ha natura di reato permanente la cui consumazione termina o con il rilascio dell’autorizzazione ovvero con la cessazione definitiva dell’esercizio dell’impianto; la menzionata natura della violazione – a parere della Corte – ammette che, nel momento in cui la permanenza è in atto, possano essere considerati sussistenti i presupposti di concretezza ed attualità del pericolo richiesti dalla giurisprudenza in quanto la mera utilizzazione dell’impianto in mancanza di autorizzazione si configura quale prosecuzione della condotta crimonosa. Proprio per tale motivo, il reato di cui all’art. 279 comma 1° D.lgs. 152/2006, per sua natura, giustifica l’adozione di un provvedimento di sequestro preventivo.

Cass. Pen., Sez. III, 29 Gennaio 2019 – Ud. del 15.01.2019 – n. 4250