News Ambiente – Anche la sentenza di patteggiamento per il reato di cui all’art. 6 D.L. 172/2008 importa la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto

Ribadendo un principio di diritto già affermato in una precedente pronuncia del 2013, la Suprema Corte di Cassazione ha sostenuto che la fattispecie penale di trasporto abusivo di rifiuti, commessa in aree ove vige lo stato di emergenza, importa l’applicazione della misura di sicurezza della confisca obbligatoria del mezzo di trasporto. Ciò sulla scorta della considerazione per cui alla previsione di cui all’art. 6 comma 1 bis del citato decreto legge – la quale prevede che la confisca operi in relazione a tutti gli illeciti penali realizzati con l’uso del veicolo – si affianca quella di cui all’art. 259 comma 4° d.lgs. 152/2006 la quale espressamente impone l’adozione della misura in parola anche a seguito di emissione di sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; le disposizioni previste nel T.U. ambientale, infatti, continuano ad operare nella misura in cui non derogate dalla disciplina speciale.

Contrariamente argomentando, d’altro canto, si dovrebbe sostenere che la confisca trovi applicazione per il reato di trasporto abusivo di rifiuti, di cui all’art. 256 e 258 d.lgs. 152/2006, ma non con riferimento all’ipotesi delittuosa di cui al D.l. 172/2008 con conseguente evidente disparità di trattamento a favore di quest’ultima fattispecie, certamente pià grave.

Cass. Pen., Sez. III, 21 Marzo 2019 – Ud. del 17.01.2019 – n. 12703