News Ambiente – Il Ministero dell’Ambiente detta alcune indicazioni per i gestori degli impianti rientranti nel campo applicativo del D.L. 113/2018

L’art. 26bis del Decreto legge citato, introdotto con Legge 132/2018, ha imposto ai gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, già esistenti o di nuova costruzione, non rientranti nell’ambito operativo di cui al D.lgs. 105/2015, l’obbligo di predisporre un piano denominato “Piano di emegenza interna” nonché di trasmettere al Prefetto talune informazioni opportune per consentire a quest’ultimo di redigere, di concerto con le Regioni e gli enti interessati, il cd. “Piano di emergenza esterna”. In attesa dell’emanazione del DPCM, attuativo delle disposizioni previste dal D.l. 113/2018, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, congiuntamente al Ministero dell’Interno, con nota Prot. n. 2730 del 13 Febbraio 2019, ha ritenuto opportuno fornire talune indicazioni in ordine alle informazioni da comunicare al Prefetto e ai contenuti minimi del Piano di emergenza interna.

Nota Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell’Interno, Prot. Uscita n. 2730 del 13.02.2019 recante “Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla Legge 1° Dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti”.