Nella pronuncia in commento, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione è stata investita della questione concernente la corretta interpretazione della dispozione di cui all’art. 94 D.lgs. 159/2001 nella parte in cui consente all’ente pubblico di proseguire il rapporto con l’impresa destinataria di un’informativa antimafia esclusivamente nelle ipotesi in cui non sia possibile la sua sostituzione in tempi rapidi; più precisamente, l’interrogativo riguardava la possibilità di provvedervi celermente non solo attraverso l’instaurazione delle ordinarie procedure di scelta del contraente previste dal Codice degli appalti pubblici ma anche mediante l’adozione di un’ordinanza ex artt. 50 D.lgs. 267/2000 e 191 D.lgs. 152/2006. A seguito di una puntuale ricognizione delle disposizioni normative applicabili nonché della loro costante interpretazione giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha affermato come, nei casi testé menzionati, non possa dirsi illegittima l’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 191 D.lgs. 152/2006 in quanto – rappresentando la prosecuzione del rapporto ipotesi remota e residuale – costitutisce scelta discrezionale della Pubblica amministrazione quella di provvedere alla celere sostituzione dell’impresa concessionaria dichiarata quale facente parte o legata ad organizzazioni mafiose mediante l’adozione delle ordinarie procedure di gara pubblica ovvero di un provvedimento d’urgenza. Suddetta scelta non è sindacabile dall’autorità giudiziaria purché l’ordinanza sia adeguatamente motivata in punto alla ricorrenza dei presupposti di eccezionalità ed urgenza che legittimano l’esercizio di suddetto potere.
Cass. Pen., Sez. VI, 10 Aprile 2019 – Ud. del 12.02.2019 – n. 15849