News Ambiente – Deve essere disapplicata la delibera comunale che statuisca l’assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani sulla scorta del solo criterio qualitativo

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione – dopo aver ripercorso l’iter normativo che ha prodotto il passaggio dalla TARSU alla TIA 1, ad opera del Decreto Ronchi, e la successiva trasformazione da TIA 1 a TIA 2, in virtù di quanto disposto dall’art. 238 D.lgs. 152/2006 – si è confrontata con il dibattutto tema concernente la facoltà dei Comuni – operanti nel settore della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa – di stabilire con appositi regolamenti “l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento” (Art. 21 comma 1° lett. e), g) e comma 7° D.lgs. 22/1997). A fronte dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale inerente alla necessità che tali interventi comunali fondino suddetta assimilabilità su criteri tanto qualitativi quanto quantitavi, la Quinta Sezione Civile ha affermato i seguenti principi di diritto: in primo luogo, il rispetto del dettato normativo di cui all’art. 21 richiamato impone che le delibere comunali adottate nella materia in parola stabiliscano criteri sia qualitativi sia quantitativi di assimilabilità di talché, in tali circostanze, il contribuente potrà godere di una riduzione tariffaria proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che dimostri aver avviato autonomamente al recupero, pur in presenza di un servizio pubblico di smaltimento; in secondo luogo, allorquando l’intervento comunale non sia dotato delle caratteristiche anzidette, lo stesso dovrà essere disapplicato con conseguente adozione della disciplina di cui al D.lgs. 507/1993 che consente l’esclusione dalla tariffa per quella parte di superficie nella quale il contribuente dimostri essere prodotti esclusivamente rifiuti non assimilati né assimilabili.

Cass. Civ., Sez. V, 19 Aprile 2019 – ud. del 07.02.2019 – n. 11035