In premessa, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito l’ormai consolidato principio di diritto in virtù del quale, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro, nell’assolvimento dei propri oneri antinfortunistici, può avvalersi di altre figure di garanti di talché, nell’accertamento di responsabilità penali per eventi lesivi occorsi sul luogo di lavoro, è sempre necessario procedere all’individuazione di colui che è deputato alla gestione dello specifico rischio realizzatosi. In termini speculari – prosegue la Corte – si estrinseca anche l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sull’adozione ed il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza predisposte all’interno della struttura aziendale: il datore di lavoro può assolvere al menzionato obbligo mediante l’individuazione di altri soggetti a ciò deputati ma, in tal caso, lo stesso è tenuto a predisporre efficaci procedure di comunicazione interne idonee a garantire la sua piena conoscenza in punto alle attività svolte e alle modalità esecutive di queste.
Cass. Pen., Sez. IV, 04 Aprile 2019 – Ud. del 19.02.2019 – n. 14915