News Sicurezza e 231/2001 – La riduzione dei tempi di lavorazione integra il requisito dell’interesse dell’ente

Nella pronuncia in commento, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione ha chiarito come il requisito dell’interesse dell’ente – richiesto dall’art. 5 D.lgs. 231/2001 ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato delle società –  debba essere inteso non solo alla stregua di un effettivo risparmio economico derivante dalla mancata predisposizione delle opportune misure di sicurezza nonché dall’omessa attivazione dei necessari corsi di formazione ma anche quale risparmio di tempo ottenuto dall’ente. In altri termini, la regolare formazione dei lavoratori e la messa a disposizione di presidi individuali e collettivi conformi alla normativa di settore non costituiscono circostanze idonee ad escludere la responsabilità dell’ente allorquando, in concreto, le lavorazioni vengano svolte senza prevedere l’applicazione ed il controllo circa dell’effettivo utilizzo degli strumenti in dotazione.

Cass. Pen., Sez. IV, 17 Aprile 2019 – Ud. del 24.01.2019 –  n. 16598