Con autonomo motivo di ricorso per cassazione, il difensore dell’imputato lamentava l’omessa statuizione del giudice di merito in punto alla formulata richiesta di rimettere gli atti all’autorità competente al fine di dare avvio al meccanismo estintivo disciplinato dagli artt. 318-bis e ss. D.lgs. 152/2006, stante la ingiusta mancata attivazione dello stesso da parte dell’organo accertatore e l’omesso avviso al contravventore della possibilità di farvi ricorso. Sul punto, invero, la Suprema Corte di Cassazione – rigettando la relativa censura – ha affermato che la procedura estintiva in parola non ha carattere obbligatorio di talché non è possibile individuare in capo all’organo accertatore un onere di necessaria adozione delle prescrizioni, potendo ciò dipendere anche da una negativa valutazione in punto alla sussistenza dei requisiti di legge la quale non deve essere oggetto di necessaria formalizzazione. Parimenti, l’autorità competente non è tenuta neanche ad informare il contravventore della possibilità di formulare richiesta di attivazione della procedura in parola, potendo tutt’al più il contravventore domandare l’ammissione all’oblazione in sede giudiziale.
Cass. Pen., Sez. III, 06 Dicembre 2019 – Ud. del 25 Settembre 2019 – n. 49718