News Ambiente – L’art. 135 TUA non ha previsto una potestà sanzionatoria esclusiva delle Regioni né ha abrogato le precedenti leggi regionali che delegavano tale potere ad enti diversi

Occorre premettere come, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, l’art. 135 D.lgs. 152/2006 riconosca in capo alle Regioni e alle Province autonome ove si è verificato un illecito amministrativo la potestà di irrogare le relative sanzioni, «ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità». A detta della difesa, suddetta disposizione avrebbe sancito una potestà sanzionatoria esclusiva e non delegabile della Regione in materia con conseguente nullità di tutti provvedimenti sanzionatori adottati da enti diversi e abrogazione di quelle normative regionali preesistenti che a questi avevano trasferito il relativo potere.

Di avviso contrario, invece, la Suprema Corte di Cassazione. La Seconda Sezione Civile ha, infatti, ritenuto che, anche alla data odierna, sia data possibilità alle Regioni di delegare il relativo potere sanzionatorio ad enti diversi in quanto lo stesso art. 135 D.gs. 152/2006 – pur non riproducendo l’inciso di cui all’art. 56 d.lgs. 152/1999 ««salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome» – pone comunque una clausola di salvezza facendo salve le diverse attribuzioni previste dalla legge. D’altro canto, a ciò non osta la riserva di legge statale esclusiva dettata dall’art. 117 comma 2° lett. s) Cost. in materia di salvaguardia dell’ambiente in quanto – così’ come sostenuto anche dalla Corte Costituzionale – trattasi di disciplina trasversale in ordine alla quale – nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118 Cost. e degli standards minimi uniformi di tutela dettati dallo Stato –  possono manifestarsi diverse competenze regionali. Il conferimento da parte della Regioni di una delega ad altri e diversi enti non lede i principi regolatori tracciati dal legislatore statale in materia di tutela dell’ambiente ed è, pertanto, pienamente e costituzionalmente ammissibile. Inoltre, così interpretata, la disposizione di cui all’art. 135 D.lgs. 152/2006 si pone in linea di piena coerenza con l’impianto sistematico del D.lgs. 152/2006 da più parti volto a riconoscere ampi poteri normativi ed amministrativi agli enti locali.

Parallelamente, non sono da considersi tacitamente abrogate le normative regionali che – precedentemente all’entrata in vigore del Testo Unico Ambientale – prevedevano una delega in materia di irrogazione di sanzioni amministrative a favore di enti diversi. In primo luogo, perché il potere di delega delle Regioni è ancora validamente esercitabile alla luce delle argomentazioni di cui sopra; in secondo luogo, perché lo stesso legislatore del 2006, nell’art. 170 D.lgs. 152/2006, ha

fatto salvi, sino all’adozione degli opportuni interventi attuativi della Parte Terza del Decreto richiamato, tutti gli atti normativi e i provvedimenti amministrativi adottati in costanza della vecchia disciplina.

Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza del 27 Gennaio 2020 – Ud. del 10.12.2019 – n. 1739

Analogamente:

Cass. Civ., Sez. II, Ordinanze del 27 Gennaio 2020- Ud. del 10.12.2019 – nn. 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746