News 231/2001 – Il 30 Luglio 2020 entrarà in vigore il D.lgs. 75/2020, attuativo della cd. direttiva PIF (UE/2017/1371)

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 177 del 15.07.2020 – il Decreto Legislativo n. 75 recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”. Per quel che maggiormente rileva, in tema di responsabilità amministrativa da reato dell’ente, le modifiche introdotte hanno riguardato tanto l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto quanto la previsione di nuove sanzioni pecuniarie irrogabili all’ente a fronte di specifici fatti di reato.  

In relazione al primo aspetto, con decorrenza dal 30 luglio p.v., l’ente potrà essere perseguito anche nelle ipotesi in cui una persona fisica, posta in posizione apicale all’interno dell’azienda ovvero a questi sottoposta, commetta nell’interesse o vantaggio dell’ente i reati di truffa in danno all’Unione Europea e frode in pubbliche forniture (art. 24), i reati di peculato e abuso d’ufficio (art. 25) nonché il reato di contrabbando (nuovo art. 25-sexiesdecies).

In ordine, invece, all’apparato sanzionatorio, l’art. 24 D.lgs. 231/2001 prevede che le sanzioni previste dai precedenti commi primo e secondo trovino applicazione anche nei in cui sia stato commesso il reato previsto e punito dall’art. 2 L. 898/1986 (art. 24 comma 2-bis). Per inciso, anche quest’ultima disposizione è stata modificata ad opera dell’intervento normativo in esame che ora prevede un aggravamento di pena nei casi in cui il danno cagionato o il profitto conseguito siano superiori a € 100.000. Parimenti gli artt. 25 e 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001: mentre il primo estende la sanzione di cui al suo primo comma anche ai casi in cui il fatto «offende  gli  interessi finanziari dell’Unione europea, in  relazione  alla  commissione  dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323  del  codice penale» (art. 25 comma 1° secondo periodo), il secondo prevede specifiche sanzioni pecuniarie «in relazione  alla commissione dei  delitti   previsti   dal   decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di  sistemi fraudolenti transfrontalieri e  al  fine  di  evadere  l’imposta  sul valore aggiunto per un importo  complessivo  non  inferiore  a  dieci milioni  di  euro» (art. 25-quinquiesdecies comma 1-bis).

Per completezza, si rammenti come l’intervento in esame abbia introdotto modifiche anche al codice penale e al D.lgs. 74/2000. Rispetto al primo, infatti, è stata prevista una nuova circostanza aggravante per i reati di Peculato mediante profitto dell’errore altrui (316 c.p.), Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.) e Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.) che, con decorrenza dal 30 luglio p.v., saranno puniti con la reclusione da sei mesi (pena minima prevista per i reati di cui all’art. 316 e 316-ter c.p.) a quattro anni nel caso in cui «il  fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o  il profitto sono superiori a euro 100.000». Inoltre, è stato interpolato il testo dell’art. 322-bis c.p. il quale, sempre con decorrenza dal 30 luglio p.v., prevederà l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, anche: «5-quinquies) alle  persone  che  esercitano funzioni o attivita’ corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio  nell’ambito  di  Stati  non appartenenti  all’Unione  europea,  quando  il  fatto   offende   gli interessi finanziari dell’Unione». In ultimo, l’aggravante di cui all’art. 640 comma 2° n. 1) troverà applicazione anche in caso di truffa ai danni dell’Unione Europea.

Rispetto, invece, al D.lgs. 74/2000 recante “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”, in deroga alla previsione di cui all’art. 6 comma 1 °, sarà considerato penalmente rilevante il tentativo dei reati di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) e Dichiarazione infedele (art. 4) allorquando «compiuti anche nel  territorio di altro Stato membro dell’Unione europea, al fine di evadere  l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore  a  dieci milioni di euro» (art. 6 comma 1-bis D.lgs. 74/2000).