News Ambiente – In vigore le nuove disposizioni in materia di semplificazioni ambientali previste dal D.L. 76/2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16.07.2020 Supplemento Ordinario n. 24, il Decreto Legge n. 76 – recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” – ha introdotto talune modifiche al D.lgs. 152/2006 incidendo, in particolare, sulle procedure di valutazione di impatto ambientale nonché su quelle di realizzazione di interventi ed opere in siti oggetto di bonifica e su quelle di bonifica dei siti di interesse nazionale.

Rispetto al primo profilo, l’art. 50 ha – fra le altre novità – provveduto ad un’integrale riscrittura degli artt. 19 e 20 D.lgs. 152/2006, relativi alla modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e dell’eventuale consultazione preventiva, nonché ad un’interpolazione delle disposizioni di cui agli artt. 27 e 27-bis in materia di provvedimento autorizzatorio unico, statale e regionale. Inoltre, ha istitutito una Commissione tecnica per il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e per il Clima (PNIEC), demandando a successivi decreti interministeriali l’individuazione delle aree, dei progetti e delle opere necessarie per l’attuazione del Piano suddetto.

A mezzo dell’art. 52, invece, il legislatore ha inserito nel testo normativo di cui al D.lgs. 152/2006 l’articolo 242-ter in virtù del quale è data possibilità di realizzare, nei siti già oggetto di interventi di bonifica, opere altre e diverse da quest’ultime – a titolo esemplificativo e non esaustivo: opere richieste dal D.lgs. 81/2008, opere di manutenzione ordinaria o straordinaria di impianti ed infrastrutture, ecc.. – a condizione, però, «che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione ed il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». All’uopo – e anche nelle more dell’adozione da parte del Ministero dell’Ambiente e delle Regioni, ognuno nel proprio ambito di compentenza, di decreti atti a individuare le categorie di interventi che richiedono la preventiva valutazione da parte dell’autorità competente ai sensi del Titolo V Parte IV nonché le procedure e i criteri di suddetta valutazione e le modalità di controllo dell’attività – il comma quarto dell’articolo in parola detta specifiche modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati.

E ancora. Con specifico riferimento alla procedura di bonifica nei siti di interesse nazionale, è stato previsto l’obbligo per il responsabile dell’inquinamento o di altro soggetto interessato di accertare lo stato di contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari, concordato con l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente ovvero, in caso di omessa pronuncia di quest’ultima, con l’ISPRA. Ove non venga rilevato un superamento delle CSC, il soggetto si dovrà limitare a ripristinare la zona e a darne comunicazione alle autorità compententi a mezzo autocertificazione; in caso contrario, il soggetto dovrà dare avvio alla procedura di cui all’art. 242 e 245 D.lgs. 152/2006 o, in alternativa, procedere con la caratterizzazione del sito ed esibire i risultati dell’analisi del rischio al Ministero dell’ambiente il quale, in caso di accertato superamento delle CSR, approverà l’analisi e indicherà le condizioni per l’approvazione del progetto operativo di cui all’art. 242 comma 7°. In ultimo, e sempre con riferimento alla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale, si è stabilito che la certificazione di avvenuta bonifica possa essere rilasciata anche solo per la matrice suolo a condizioni che sia accertata l’assenza di pericolo di cross contamination con la matrice acque sotterranee e di pericoli per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area; parimenti, in relazione all’adozione del provvedimetno di conclusione del procedimento se la contaminazione della matrice suolo sia inferiore ai valori di CSC oppure, se superiore, sia inferiore ai valori di CSR.