News Ambiente – In data 28 Agosto 2020 è entrato in vigore il D.lgs. 102/2020 il quale ha introdotto modifiche alla disciplina sulle emissioni in atmosfera

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 202 del 13 Agosto 2020, il Decreto Legislativo n. 102 del 30 Luglio 2020 ha profondamente inciso sulla disciplina delle emissioni in atmosfera – di cui alla Parte V del Testo Unico Ambientale – al precipuo scopo – come è dato evincere dal Titolo – di limitare l’emissione di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, da un lato, e di riordinare il quadro normativo degli stabilimenti produttori di emissioni, dall’altro.

Le novità di maggiore rilevanza introdotte possono così essere sintetizzate:

– sono state inserite nel testo dell’art. 268 D.lgs. 152/2006 le due nuove definizioni di “emissioni odorigene” e “solvente organico”;

– con riferimento all’art. 269 D.lgs. 152/2006, è stato stabilito che, all’interno dell’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, i valori limite debbano essere «identificati solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo» ed ivi riportati unitamente al metodo di monitoraggio prescritto nonché che tutti gli oneri relativi all’istruttoria siano posti a carico del richiedente in conformità ad apposito tariffario adottato dall’autorità competente; inoltre, è stata dettata una specifica procedura da applicare in caso di mutamento del gestore dello stabilimento ovvero di cessione di parte dello stesso;

– è stato espressamente sancito un obbligo di limitazione nell’utilizzo nonché di sostituzione, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene e di quelle aventi tossicita’ e cumulabilita’ particolarmente elevata nonché di quelle classificate come estremamente preoccupanti dal regolamento CE/1907/2006. Sul punto, sono previsti obblighi di invio di un’apposita relazione (con la quale si analizza «la disponibilita’ di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilita’ tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze») nonché di autorizzazione, differenziati nelle tempistiche a seconda che si faccia riferimento a stabilimenti che alla data di entrata in vigore del provvedimento facciano uso di tali sostanze o meno;

– in ordine agli stabilimenti in deroga, l’esclusione dell’operatività della disciplina di cui all’art. 272 D.lgs. 152/2006 è ora stata estesa a tutti i casi in cui vengano utilizzate «nei cicli produttivi da cui originano emissioni» (in luogo di «nell’impianto e nell’attività») non sole le sostanze o miscele aventi indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ma anche quelle classificamente come estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente;

– per quel che concerne i medi impianti di combustione, da un lato, è stato previsto che, fermi restando i termini di adeguamento alla disciplina introdotta con D.lgs. 183/2017 dallo stesso fissati, l’adeguamento possa essere richiesto altresì dall’autorità competente la quale può anche stabilire appositi calendari e criteri temporali per la presentazione delle domande e delle comunicazioni previste dal comma sesto; inoltre, sono stati esclusi dalla definizione di medi impianti di combustione gli  «impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall’articolo 270 o dall’articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l’effettivo convogliamento a punti di emissione comuni», per i quali valgono «i valori limite di emissione specificamente previsti dal presente decreto per gli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW e le norme sui controlli previste dall’articolo 272, comma 1-bis»;

– sono state previste sanzioni amministrative pecuniarie per i casi in cui il titolare dello stabilimento ometta di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 269 comma 8 e 11bis nonché per il  caso in cui egli ometta di presentare la domanda o la relazione di cui all’art. 271 comma 7bis ovvero la domanda di cui all’art. 273bis comma 6° ovvero di effettuare una delle comunicazioni di cui all’art. 273bis comma 6° e 7° lett. c) e d); inoltre, in relazione all’art. 279 comma 3° prima parte e 4°, le contravvenzioni di messa in esercizio di un impianto o avvio di un’attività in assenza delle idonee comunicazioni ovvero di omessa trasmissione dei dati relativi alle emissioni sono state depenalizzate;

– l’obbligo per gli impianti disciplinati dal Titolo I della Parte V del D.lgs. 152/2006, di dotarsi, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile – già introdotto con D.lgs. 183/2017 – è stato ulteriormente precisato con indicazione degli obiettivi e delle caratteristiche che l’impianto stesso deve garantire per poter essere considerato conforme;

– in ultimo, sono state introdotte della modifiche agli allegati alla Parte V ed è stata dettata, nell’art. 3, una disciplina transitoria.

Decreto Legislativo n. 102 del 30 Luglio 2020 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche’ per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”