News Ambiente – E’ ammissibile il concorso fra le contravvenzioni di cui agli artt. 29-quaterdecies comma 1° e 256 comma 2° D.lgs. 152/2006

In premessa, occorre rammentare come il reato di cui all’art. 29-quaterdecies comma 1° TUA punisca chiunque effettui una delle attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda in assenza della necessaria Autorizzazione Integrata ambientale, vuoi perché mai ottenuta vuoi perché revocata o sospesa; di converso, il comma secondo dell’art. 256 punisce – con la pena prevista dal precedente comma primo – i titolari delle imprese o i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti ovvero li immettono in acque superficiali o sotterranee. La evidente difformità strutturale fra gli illeciti penali ora in parola – volti a punire condotte eterogenee fra loro – e la innegabile assenza di qualsivoglia legame di progressione criminosa fra gli stessi – ben potendo un soggetto privo di AIA non porre in essere alcuna condotta di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti così come potendo queste azioni essere realizzate da un soggetto nell’esercizio di attività espressamente e legittimamente autorizzata – portano ad escludere qualsiasi ipotesi di concorso apparente di norme con conseguente imputabilità del soggetto agente che abbia sia svolto attività in assenza di autorizzazione sia abbandonato o deposito illecitamente rifiuti per entrambe le fattispecie criminose.

A nulla vale il richiamo operato dalla difesa alla clausola di sussidiarietà espressa di cui al comma primo dell’art. 256 D.lgs. 152/2006; in primo luogo, infatti, il rinvio operato dal comma secondo è solo relativo alla sanzione prevista nel comma primo e non ai restanti elementi ivi dettati ed, in secondo luogo, la mancata riproposizione dell’inciso “Fuori dai casi sanzionati dall’art. 29-quaterdecies comma 1” – prevista tanto nel primo comma quanto nel terzo comma dell’art. 256 D.lgs. 152/2006 –  evidenzia la volontà del legislatore di non creare alcun rapporto di subordinazione fra le norme ora in esame.

Cass. Pen., Sez. III, 23 Novembre 2020 – Ud. del 17.09.2020 – n. 32688