News Ambiente – Il custode del cimitero ed dirigente dei servizi tecnici comunali rispondono in concorso del reato di deposito incontrollato

La Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che tra i compiti ascrivibili tanto in capo al gestore del cimitero quanto al responsabile dell’ufficio tecnico comunale fosse individuabile quello di controllo e vigilanza in ordine al rispetto della normativa ambientale con conseguente imputabilità e dichiarazione di responsabilità dei medesimi per il reato di cui all’art. 256 comma 1° e 2° D.lgs. 152/2006. Così come è da ritenersi connaturata al ruolo di custode del luogo la funzione di vigilanza rispetto ad ogni servizio ivi svolto – compreso quello di corretta gestione dei rifiuti prodotti dall’attività di estumulazione – parimenti deve dirsi con riferimento al dirigente dei servizi tecnici comunali, tra i quali era da annoverarsi il servizio cimiteriale e quello di smaltimento dei rifiuti. A detta del Giudice di legittimità, richiamando un suo precedente orientamento, quest’ultimo soggetto ha il compito di assicurare la piena legalità dell’attività svolta e riconducibile alla propria sfera di attribuzioni di talché l’omessa vigilanza su tale legalità (anche rispetto alla conforme gestione del rifiuto) è idonea a porsi come causa del realizzato deposito temporaneo.

Cass. Pen., Sez. III, 15 Ottobre 2020 – ud. del 09.09.2020 – n. 28669