News Ambiente – Il 9 Febbraio è stato pubblicato in G.U. il D.M. 22 Settembre 2020 n. 188 in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone

Attuazione del disposto di cui all’art. 184-ter D.lgs. 152/2006, in assenza di criteri dettagliati adottati dall’Unione Europea in tema di end of waste carta e cartone, il Regolamento in parola stabilisce i requisiti tecnici che i rifiuti di tal specie devono possedere, all’esito delle opportune operazioni di recupero, per non essere più considerati tali.

Con decorrenza dal 24 Febbraio 2021, solo le tipologie di rifiuti di carta e cartone aventi i CER indicati nell’Allegato 1 al Decreto in esame [150101 – 150105 – 150106 – 200101 – 191201 – 030308] potranno essere avviati al recupero  per la produzione di carta e cartone e perderanno la loro qualifica allorquando, sottoposti ad operazioni di recupero conformi alle disposizioni di cui alla norma UNI EN 643, risulteranno conformi ai requisiti tecnici stabiliti nel medesimo allegato. In questo caso, la carta e cartone recuperati potranno essere destinati agli scopi specifici previsti dall’Allegato 2 ovvero al loro utilizzo nella manifattura di carta e cartone nell’industria cartaria o, come materia prima, in altra tipologia di industria.

In capo al produttore di carta e cartone recuperati («il gestore di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti di carta e cartone») la normativa ascrive taluni incombenti.

In primo luogo, egli è chiamato a ideare un sistema di controllo dei rifiuti in ingresso che garantisca il rispetto di alcuni tassativi obblighi minimi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’accettazione di rifiuti da parte di soggetti adeguatamente formati, l’esame della documentazione di corredo del carico nonché il controllo visivo e, se necessario, anche analitico, dei rifiuti in ingresso, la predisposizione di un’area di stoccaggio dedicata, l’individuazione di procedure di gestione e tracciabilità delle non conformità e l’analisi merceologica di qualità almeno annuale.

Fermi restando tali oneri, il Decreto riconosce alcune misure specifiche minime che il gestore dell’impianto ha l’obbligo di implementare; fra queste: misure di selezione e rimozione del materiale o rifiuto non avviabile al recupero per la produzione di carta e cartone e misure per impedire la contaminazione dei rifiuti recuperabili da quelli non destinabili allo scopo in esame tanto in fase di stoccaggio quanto di successiva movimentazione.

In secondo luogo, il produttore ha l’obbligo di accertare la sussistenza dei requisiti tecnici dei prodotti recuperati. Ciò deve essere fatto, con cadenza almeno semestrale o comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso, da un organo accreditato con modalità conformi alle norme tecniche UNI EN 9001 e UNI 10802 nonché al termine del processo produttivo di un lotto di carta e carta e cartone recuperati dallo stesso gestore dell’impianto a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di cui all’Allegato 3) inviata – telematicamente e secondo le procedure previste dal D.lgs. 82/2005 –  all’autorità competente.

Tale dichiarazione deve essere conservata presso l’impianto di produzione, o presso la sede legale, anche in formato elettronico, unitamente ad un campione di carta e cartone recuperati prelevato in conformità a quanto previsto nell’Allegato 1 del D.M. 22 Settembre 2020 n. 188 e nella norma UNI 10802. La conservazione del campione deve essere svolta con modalità tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche della carta e cartone recuperati e la ripetizione dell’analisi e ha durata di un anno. Questo termine è ridotto a sei mesi per le imprese che siano registrate ai sensi del Regolamento n. 1221/2009/CE o in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e purché predispongano documentazione relativa al rispetto della norme di cui allo stesso Decreto, della normativa ambientale e di eventuali prescrizioni imposte in autorizzazione nonché relativa alla revisione e miglioramento del sistema di gestione.

In ultimo, il gestore dell’impianto deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, certificato da un organismo accreditato, comprensivo delle procedure operative di controllo delle caratteristiche di conformità dei prodotti recuperati alla norma UNI EN 643 e del piano di campionamento e atto a dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici imposti.

Dal punto di vista della disciplina transitoria, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento – e, quindi, entro e non oltre il 23 Agosto 2021, il gestore dell’impianto deve presentare un aggiornamento della dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 206 D.lgs. 152/2006 (indicando la tipologia di rifiuto e la quantità massima correlata alla specifica attività previste dall’Allegato 1 Suballegato 1 e Allegato 4 D.M. 05 Febbraio 1998) ovvero un’istanza di aggiornamento dell’Autorizzazione in possesso (sia essa A.I.A. o Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 D.lgs. 152/2006).

Nelle more, i rifiuti recuperati potranno essere considerati end of waste e utilizzati per gli scopi specifici prima indicati se conformi ai requisiti tecnici di cui al presente Regolamento e all’uopo attestati dal produttore con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare 22 Settembre 2020 n. 188 (G.U. n. 33 del 09 Febbraio 2021) «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti da carta e cartone, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»,