News Ambiente – Agitazioni sindacali che abbiano reso indisponibile l’accesso alla discarica possono costituire causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 193 comma 12° TUA, nella formulazione precedente alla riforma introdotta con D.lgs. 116/2020

Nel dichiarare l’estinzione dei reati in contestazione per intervenuto decorso del termine di prescrizione, la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato l’assunto difensivo per cui l’insorgenza di agitazioni sindacali – il cui tempestivo preavviso non era stato provato all’interno del processo – e la conseguente indisponibilità della discarica – l’unica del comprensorio – avrebbero dovuto essere considerate quali circostanze non prevedibili dall’imputato e integranti, pertanto, una causa di forza maggiore rilevante ai sensi dell’art. 193 comma 12 D.lgs. 152/2006, nella sua formulazione ante riforma intervenuta con D.lgs. 116/2020.

Ivi, infatti, si prevedeva che, in caso di trasporto intermodale, non poteva dirsi integrato il reato di stoccaggio non autorizzato allorquando le attività di carico e scarico, trasbordo o le soste tecniche venissero effettuate entro il minor tempo possibile e comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o forza maggiore, entro il termine di sei giorni decorrente dall’inizio di tali attività. Tale termine rimaneva sospeso in costanza del caso fortuito o della forza maggiore ma, in caso di loro perdurare superiore ai trenta giorni, il detentore avrebbe dovuto provvedere autonomamente e a proprie spese alla corretta gestione del rifiuto. In caso di impossibilità a rispettare il termine di sei giorni di cui sopra, inoltre, il detentore del rifiuto era tenuto a darne indicazione, senza indugio e comunque prima della scadenza di tale termine, alle autorità territorialmente competenti.

Per completezza, si rappresenti come, a seguito della novella introdotta ad opera del D.lgs. 116/2020, l’attuale art. 193bis D.lgs. 152/2006 prevede che il deposito di rifiuti nell’ambito delle attività intermodali di cui sopra non intergra il reato di stoccaggio non autorizzato allorquando non superi il limite di trenta giorni e i rifiuti siano presi in carico entro sei giorni dalla data di inizio del deposito. In caso mancata presa in carico entro il termine anzidetto, il detentore dei rifiuti è tenuto, entro le ventiquattro ore successive, a darne formale comunicazione al produttore e all’intermediario – ovvero al soggetto ad esso equiparato che ha preparato il trasporto. Il produttore, entro i successivi ventiquattro giorni, deve prendere in carico i rifiuti e assicurarne la corretta gestione.

Cass. Pen., Sez. III, 19 Febbraio 2021 – Ud. del 20.10.2020 – n. 6528