L’eventuale responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro che il macchinario impieghi, gravando su quest’ultimo l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o dì un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza.
Inoltre, l’utilizzazione di un macchinario non conforme alle disposizioni a tutela della sicurezza non esime da responsabilità il datore di lavoro o il soggetto a cui è demandata nell’ambito dell’impresa la cura della prevenzione degli infortuni sul lavoro neppure quando l’uso prolungato nel tempo non abbia mai comportato la verificazione di eventi lesivi e l’attrezzatura sia risultata esente da censure in occasione di precedenti ispezioni da parte dell’autorità competente.
Cass. Pen., Sez. IV, 15 Febbraio 2021 – Ud. Del 26.01.2021 – n. 5794