News Sicurezza – In caso di affitto d’azienda, il conduttore assume la qualifica di datore di lavoro e risponde per l’eventuale inadeguatezza dei luoghi

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte di Cassazione – dapprima chiarendo come il conduttore che subentra, in forza di un contratto di affitto di azienda, nella gestione dei locali in cui svolge la prestazione lavorativa assuma, indipendentemente dalle condizioni pattuite, la posizione di garanzia del datore di lavoro ha affermato che la circostanza per cui, ex contractu, la detenzione dei locali venga ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano non osta all’assunzione degli obblighi di prevenzione da parte del legale rappresentante della società conduttrice. Pertanto, il gestore del locale, quale datore di lavoro, nel  caso in cui ometta di provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63 commi 1,2 e 3 diviene responsabile ex artt. 63 e 64 del d.lgs. 81/2008, a meno che non dimostri che a seguito del comportamento del locatore, l’esecuzione degli interventi di adeguamento è stata resa impossibile.

Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a conoscere gli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008 e dai sui Allegati e ad adempiere alle relative prescrizioni, non potendo egli, pertanto, invocare l’ignoranza di tali norme. L’errore di diritto, infatti, non è mai scusabile nei casi di violazione degli obblighi di informazione giuridica.

Cass. Pen., Sez. III,  10 Febbraio 2021 – Ud. Del 11.12.2020 – n. 5200