News Ambiente – Ai sensi dell’art. 29quattuordecies D.lgs. 152/2006, costituisce reato l’etichettatura del rifiuto limitata alle sole zone di stoccaggio e non riprodotta sui serbatoi

In materia di gestione dei rifiuti, la Corte di Cassazione ribadisce che il titolare dell’autorizzazione integrata ambientale risponde del reato ex art. 29-quattuordecies del d.lgs. n. 152/2006 allorquando vìola le prescrizioni imposte dal provvedimento, ancorché queste si riferiscano ad obblighi di segnalazione nelle zone di stoccaggio. Poiché la valutazione dell’offensività della condotta è stata già preventivamente effettuata dal legislatore, in nessun caso l’inosservanza di detti obblighi può ritenersi circoscritta nell’ambito delle mere irregolarità amministrative. Infatti, il legislatore all’interno dell’art. 29 – quattuordecies, quando descrive le condotte attribuibili al titolare dell’autorizzazione integrata, distingue tra la generale inosservanza di qualsiasi delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo – punita con la sola sanzione amministrativa – e le violazioni “qualificate” – penalmente rilevanti – tra cui vi è la  “gestione dei rifiuti”. Nello specifico, la Terza Sezione ha, nel caso di specie, confermato la sentenza di condanna pronunciata a carico del ricorrente stante l’accertata inadeguatezza dell’indicazione della tipologia di rifiuti presenti in loco effettuata tramite etichettatura apposta solo nella zona di stoccaggio e non anche sui singoli serbatoi; detta etichettatura, infatti, è funzionale alla corretta informazione sulla natura e tipologia di rifiuto a tutti i soggetti che entrano in contatto con gli stessi,  anche se estranei al reparto come i controllori, altri dipendenti, o, altresì, soggetti estranei.

Cass. Pen., Sez. III, 25 Novembre 2020 – Ud. del 18.09.2020 –  n. 33033