Il procedimento prendeva le mosse dall’intervenuta emissione di un’ordinanza-ingiuzione volta a porre a carico del trasgressore la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 258 comma 4° D.lgs. 152/2006 per inesattezza e incompletezza dei dati contenuti all’interno di n. 13 formulari identificativi dei rifiuti. In accordo con l’ente ricorrente, la Suprema Corte di Cassazione ha, nella pronuncia in commento, ritenuto che la mera menzione del Comune di ubicazione del cantiere di partenza dei rifiuti trasportati unitamente al generico indirizzo della sede principale del produttore degli stessi non fosse idoneo allo scopo di garantire la tracciabilità dei rifiuti perseguito dalla normativa.
Più nello specifico, il giudice di legittimità ha, in prima battuta, chiarito come il principio di legalità – sancito dall’art. 1 L. 689/1981 anche in materia di sanzioni amministrative – non possa dirsi leso in caso di eterointegrazione delle norme nella misura in cui la normativa di rango secondario non vada ad incidere sulla definizione del precetto sanzionatorio ma si ponga come mera specificazione dello stesso. Questo è il tipo di interazione esistente fra il disposto di cui agli artt. 193 e 258 D.lgs. 152/2006 e le disposizioni di cui al D.M. 154/1998 (applicabile ratione materiae al caso in esame) di talché il mancato rispetto delle indicazioni richieste in tale ultimo provvedimento è pienamente idoneo ad integrare l’illecito amministrativo in contestazione.
Rispetto alla specifica violazione, la Seconda Sezione ha evidenziato come l’obbligo di indicare, in maniera chiara ed univoca, nel formulario di identificazione del rifiuto, il luogo – all’interno del Comune – ove si trova l’impianto di produzione dei rifiuti e da dove è stato avviato il relativo trasporto discenda tanto dall’art. 193 comma 1° lett. a) D.lgs. 152/2006 (il quale prevede che «Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, e’accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore [..]») quanto dalle disposizioni inerenti le modalità di corretta compilazione del FIR previste nel D.M. 154/1998.
Cass. Civ., Sez. II, 24 Novembre 2020 – Ud. del 13 Ottobre 2020 – n. 26701